Incostituzionale l’invito rivolto a medici e operatori sanitari di segnalare gli immigrati irregolari alle Autorità di P.S.

domenica 15 febbraio 2009

L’approvazione dell’emendamento al DDL Sicurezza, che prevede la cancellazione del divieto per i medici di segnalazione alle autorità degli immigrati irregolari, che si rivolgono alle strutture sanitarie pubbliche, mina alla base l’articolo 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

“Il provvedimento – dichiara Giuseppe Brancato, presidente della FNCPTSRM – rischia di render ancor più compromessa e peggiorare la situazione sanitaria di molti immigrati, soprattutto madri e bambini, che si trovano in una condizione di altissima vulnerabilità e che devono poter contare su un’adeguata assistenza socio-sanitaria.

Non possiamo assolutamente permettere – prosegue Brancato – che ci siano malati indesiderati e clandestini. Chi, infatti, in condizioni di clandestinità, sotto la minaccia dell’espulsione e magari dell’allontanamento dalla propria famiglia, si recherà dal medico se non avrà la certezza di non essere segnalato alle autorità di polizia? E cosa farà il genitore irregolare il cui figlio si ammala, si recherà immediatamente dal medico come facciamo tutti noi o aspetterà che il piccolo sia moribondo?

Sotto il profilo sia umano che civile e costituzionale il provvedimento va a punire esseri umani con conseguenze anche per tutti, italiani e immigrati. Mi auguro, dunque,  che la Camera bocci la modifica. Chiederemo – aggiunge Brancato – come Federazione che il Presidente della repubblica eserciti il suo controllo e ci auguriamo che il Giudice Costituzionale sia messo nella condizione di esprimere un giudizio di illegittimità nella malaugurata ipotesi che il testo diventi legge

Mi associo a tutte quelle categorie e ordini professionali sanitari, che hanno denunciato quest’atto come una gravissima lesione della dignità umana e sollecito tutti i TSRM della Federazione a fare richiamo alla propria coscienza anche ai sensi dell’Art.2 del Codice Deontologico del Professionista TSRM, che pone la persona al centro di tutte le attività sanitarie, che indica il dovere di erogare un servizio alla persona e che pone il TSRM nella sua autonomia professionale al solo fine di tutelare e favorire la salute di ogni soggetto, riconoscendo che la persona è titolare dei diritti inviolabili dell’uomo. Ogni TSRM è obbligato – conclude Brancato – a garantire la riservatezza di tutte le informazioni assunte e si adopera per il rispetto del diritto all’intimità, limitando tutte le situazioni che ne possono procurare un pregiudizio”.