Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è composto dai Presidenti degli Ordini provinciali, i quali ne fanno parte di diritto dal momento della proclamazione della loro elezione sino alla nomina del successore. In caso di assenza o impedimento sono sostituiti dai rispettivi Vicepresidenti.

Alle adunanze del Consiglio nazionale intervengono i componenti del Comitato centrale che, pur avendo facoltà di interloquire nelle discussioni, non hanno diritto di voto, qualora non titolari di esso.

Per quanto concerne i collegi interprovinciali, costituiti da due o più province limitrofe che hanno chiesto di consorziarsi tra loro ai sensi dell’art. 1 D.Lg. C.P.S. n. 233 del 13.9.1946, fa parte di diritto, del Consiglio nazionale il Presidente dell’Ordine interprovinciale o il suo Vicepresidente.

Il Consiglio nazionale elegge i componenti del Comitato centrale e del Collegio dei sindaci revisori dei conti, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione, su proposta del Comitato centrale, autorizza le spese non contemplate nel bilancio alle quali non possa farsi fronte con il fondo per le spese impreviste su proposta del  Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun collegio deve versare in rapporto al numero dei propri  iscritti per le spese di funzionamento della Federazione, approva il regolamento interno della Federazione e le successive modificazioni.

Il Consiglio nazionale si avvale di gruppi di esperti interni o esterni per la predisposizione di proposte di norme legislative o regolamentari da inoltrare agli organi competenti ed inerenti il funzionamento degli enti preposti alla  categoria e alle loro relative attribuzioni. Le conclusioni di tali gruppi vanno, comunque sottoposte, alla approvazione del Consiglio nazionale. Ogni anno nel mese di febbraio e in quello di ottobre, il Consiglio nazionale si riunisce in adunanza ordinaria.

Nel mese di febbraio si riunisce per procedere all’approvazione del conto consuntivo dell’anno precorso e del bilancio di previsione dell’anno corrente, sulla base delle relazioni del Comitato centrale e del collegio dei revisori dei conti.

Nel mese di ottobre si riunisce per la verifica dell’attività svolta nell’ambito del bilancio di previsione dell’anno corrente e per procedere alla determinazione del contributo annuo che ciascun collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

Nel corso dell’anno il Consiglio nazionale si riunisce in adunanza straordinaria ogni qualvolta si renda necessario per  l’esplicazione di esigenze della categoria. La convocazione del Consiglio nazionale è disposta dal Presidente della Federazione o dal Comitato centrale oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto dei componenti del Consiglio nazionale.

In quest’ultimo caso, coloro che richiedono la convocazione sono tenuti a presentare gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.