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Decreto Legislativo 286/1998 Cittadini non comunitari - riconoscimento titoli conseguiti all'estero

Decreto Legislativo 286/1998 (25-7-1998)

(25-7-1998)

Categoria: Normativa Correlata

Con la presente nota vengono forniti alcuni chiarimenti e le necessarie istruzioni per il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all‘esercizio della professione del Tecnico sanitario di radiologia medica conseguito in un paese non comunitario e per ottenere l‘autorizzazione all‘esercizio della professione stessa. Preliminarmente occorre precisare che in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari tutti i cittadini stranieri, non comunitari, che si trasferiscono in Italia, per brevi o per lunghi periodi, allo scopo di esercitare una professione sanitaria devono essere in possesso di un titolo abilitante all‘esercizio professionale riconosciuto dal Ministero della salute e devono iscriversi all‘Albo professionale del Collegio. I cittadini stranieri non comunitari già regolarmente soggiornanti in Italia o che hanno già ottenuto un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro devono chiedere al Ministero della salute, direttamente o tramite il datore di lavoro opportunamente munito di delega, che intende assumerli, il riconoscimento del titolo abilitante all‘esercizio professionale. Il cittadino straniero non comunitario, ancora soggiornante all‘estero e che intende trasferirsi in Italia per motivi di lavoro, può richiedere al Ministero della salute il riconoscimento del titolo abilitante all‘esercizio della professione sanitaria che intende esercitare:

-Direttamente; -Tramite le rappresentanze diplomatiche italiane nel proprio Paese nel caso di iscrizione nelle apposite —liste“ tenute dalle rappresentanze stesse; -Tramite il datore di lavoro in Italia che intende assumerlo e che presenta all‘Ufficio Provinciale del lavoro richiesta nominativa in tal senso.

Il riconoscimento del titolo da parte del Ministro della salute costituisce presupposto necessario per ottenere il —Visto“ per motivi di lavoro da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane territorialmente competenti.    

A) CITTADINI IN POSSESSO DI UN TITOLO ABILITANTE CONSEGUITO IN ITALIA

I cittadini stranieri, non comunitari, provenienti da Paesi dell‘Unione europea o da Paesi extracomunitari, che abbiano conseguito il titolo abilitante all‘esercizio della professione sanitaria interamente in Italia si distinguono in due fattispecie:

1 se regolarmente soggiornanti in Italia alla data del 27 marzo 1998, ossia alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, possono iscriversi direttamente ai collegi professionali ed esercitare la relativa professione sanitaria;

2 se regolarmente soggiornanti in Italia in data successiva al 27 marzo 1998 o che, ancorché presenti in Italia alla data del 27 marzo 1998, abbiano conseguito il titolo abilitante dopo tale data, possono iscriversi ai collegi professionali in coerenza con le quote massime, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di stranieri da ammettere sul territorio nazionale per motivi di lavoro. Il parere è richiesto, prima di procedere all‘iscrizione, direttamente al Collegio professionale.

Non possono usufruire del beneficio dell‘iscrizione in deroga al requisito della cittadinanza gli stranieri che hanno conseguito il titolo in Italia a seguito di ammissione in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. I predetti cittadini, avendo conseguito il titolo abilitante in Italia, sono esonerati dall‘accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle specifiche disposizioni che regolano l‘esercizio professionale in Italia. 

B) CITTADINI IN POSSESSO DI UN TITOLO ABILITANTE ACQUISITO O

RICONOSCIUTO IN UN PAESE DELL‘UNIONE EUROPEA

I cittadini stranieri, non comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia al 27 marzo 1998 o provenienti da un paese dell‘Unione Europea che: a) hanno conseguito totalmente un titolo abilitante all‘esercizio di una professione sanitaria in un Paese dell‘Unione, b) ovvero hanno conseguito un titolo abilitante in un Paese terzo ed hanno già

ottenuto il riconoscimento di tale titolo in un Paese dell‘unione, al fine di ottenere l‘autorizzazione all‘iscrizione ad un collegio, devono presentare al Ministero della Salute la seguente documentazione:

1 domanda compilata secondo il facsimile riportato nell‘allegato 1;

2 copia autenticata del titolo di studio specifico per l‘attività richiesta;

3 copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l‘attività richiesta, qualora previsto dal Paese extracomunitario ove è stato conseguito il titolo o dal Paese dell‘Unione di provenienza;

4 attestazione dell‘Autorità di governo del Paese dell‘Unione di provenienza dal quale risulti che non esistono impedimenti di tipo professionale o penale all‘esercizio della professione che si intende esercitare;

5 copia dell‘iscrizione all‘albo professionale (ove esistente) del Paese dell‘Unione di provenienza.

L‘accertamento dei requisiti è effettuato dal Ministero della Salute, sentita la Conferenza dei

Servizi di cui all‘art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 o dell‘art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Limitatamente ai titoli conseguiti in parte o in toto in un Paese terzo, già riconosciuti da un Paese dell‘Unione, il Ministero della Salute, sentita la Conferenza, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una misura compensativa.

In caso di riconoscimento del titolo, il Ministero della salute provvede ad autorizzare l‘iscrizione al Collegio in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle quote massime di stranieri da ammettere annualmente sul territorio nazionale per motivi di lavoro. La verifica non è richiesta per i cittadini regolarmente soggiornanti in Italia alla data del 27 marzo 1998, ossia alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. L‘iscrizione agli albi professionali è disposta previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l‘esercizio professionale in Italia. L‘accertamento è svolto, con oneri a carico dell‘interessato, a cura dei collegi professionali e del Ministero della salute con le modalità appresso indicate.

C) CITTADINI PROVENIENTI DA UN PAESE TERZO CON TITOLO CONSEGUITO IN UN PAESE TERZO. 

 I cittadini stranieri, non comunitari, in possesso di titoli abilitanti conseguiti totalmente in un Paese terzo che:

a) sono residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno;

b) sono residenti all‘estero ed intendono trasferirsi in Italia, al fine di ottenere l‘autorizzazione all‘esercizio professionale, se già residenti in Italia, o il —Visto“ d‘ingresso nel territorio italiano, se residenti all‘estero, devono chiedere, direttamente o tramite le rappresentanze diplomatiche competenti, al Ministero della salute il preventivo riconoscimento del titolo professionale abilitante, presentando la seguente documentazione:

1 domanda compilata secondo il fac-simile riportato nell‘allegato 2;

2 copia autenticata del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per i cittadini di cui alla lettera sub. A);

3 copia autenticata del titolo di studio specifico per l‘attività richiesta;

4 copia autenticata del titolo di abilitazione per l‘attività richiesta, qualora previsto dal Paese ove è stato conseguito il titolo;

5 copia dell‘iscrizione all‘albo professionale, ove esistente nel Paese di provenienza;

6 certificazione dell‘Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo o, in alternativa, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel predetto Paese, che attesti, oltre i requisiti richiesti per l‘accesso al corso di studi per il conseguimento del titolo, i programmi dettagliati degli studi con indicazione delle ore effettuate (formazione teorica e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonché la validità della struttura presso cui il titolo è stato conseguito;

7 dichiarazione di valore, da parte dell‘autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di conseguimento del titolo, che attesti la validità abilitante del titolo all‘esercizio della professione nel Paese in cui il titolo è stato conseguito nonché le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento. I cittadini di cui alla lettera sub A) devono produrre una autocertificazione, secondo la normativa vigente, sulla non esistenza di impedimenti di tipo professionale o penale all‘esercizio della professione che si intende esercitare; i cittadini di cui alla lettera sub B) devono produrre una attestazione dell‘Autorità competente del Paese di provenienza sulla non esistenza di impedimenti di tipo professionale o penale all‘esercizio della professione che si intende esercitare.

L‘accertamento dei requisiti è effettuato dal Ministero della salute, sentita la Conferenza dei Servizi di cui all‘art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, o all‘art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.     Il Ministero della salute, sentita la Conferenza dei Servizi, può stabilire con proprio decreto che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una misura compensativa di cui all‘art. 12 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 115 o dell‘art. 14 del D.L. 2 maggio 1994, n. 319. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attuazione della misura compensativa nonché i contenuti della formazione e le strutture presso le quali la stessa deve essere sostenuta. In caso di riconoscimento del titolo, il Ministero della salute provvede ad autorizzare l‘iscrizione al Collegio, in coerenza con le quote massime, previste per ciascuna professione dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , di stranieri da ammettere annualmente sul territorio nazionale  per motivi di lavoro. La verifica del rispetto delle quote non è richiesta per i cittadini regolarmente soggiornanti in Italia alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 (27 marzo 1998). L‘iscrizione agli albi professionali è disposta previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l‘esercizio professionale in Italia. L‘accertamento è svolto, con oneri a carico del datore di lavoro o dell‘interessato, a cura dei Collegi professionali e del Ministero della salute con le modalità appresso indicate. 

D) TITOLI DI FORMAZIONE POST-BASE

I titoli professional,i complementari dei titoli abilitanti all‘esercizio della professione sanitaria, costituiscono requisito necessario o preferenziale per lo svolgimento di alcune attività nell‘ambito del Servizio sanitario nazionale. Rientrano fra tali titoli quelli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all‘esercizio di una professione. I predetti titoli che sono per il nostro ordinamento titoli accademici o di studio o di formazione professionale, se conseguiti in un Paese non appartenenti all‘unione europea, possono essere riconosciuti dal Ministero della salute esclusivamente ai fini dell‘ammissione agli impieghi e allo svolgimento di attività sanitarie nell‘ambito del SSN. Per il riconoscimento del titolo l‘interessato deve presentare domanda al Ministero della salute e allegare la seguente documentazione:

1 domanda compilata secondo il fac-simile riportato nell‘allegato 3;

2 copia autenticata del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;

3 copia autenticata del titolo per il quale è richiesto il riconoscimento ;

1 certificazione dell‘autorità competente del Paese di conseguimento del titolo, o in alternativa, della Autorità diplomatica o consolare italiana in quel Paese che attesti, oltre ai requisiti di accesso al corso specifico, i programmi degli studi previsti per il titolo suddetto con l‘indicazione delle ore effettuate (formazione teorica e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonché la validità della struttura presso cui il titolo è stato conseguito;

2 dichiarazione di valore, da parte dell‘autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di conseguimento del titolo che attesti la validità del titolo nonché le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.

Il riconoscimento dei predetti titoli per fini diversi da quelli dell‘ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell‘ambito del Servizio sanitario nazionale deve essere richiesto al Ministero dell‘Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.  

E) CONOSCENZA LINGUA ITALIANA E DISPOSIZIONI SULLA PROFESSIONE.

L‘accertamento della conoscenza, parlata o scritta, della lingua italiana e della conoscenza delle specifiche disposizioni che regolano l‘attività professionale in Italia è effettuato, in relazione all‘iscrizione ad un albo, rispettivamente da un esperto o da un iscritto al collegio professionale, su incarico del Presidente del collegio, o da un dirigente del Ministero della salute, tramite un colloquio ed una prova scritta. In caso di accertata insufficiente conoscenza della lingua o delle disposizioni sulla professione, su richiesta dell‘interessato, può essere fissata un‘ulteriore verifica, limitata anche alla sola lingua o alle disposizioni sulla professione, dopo che l‘interessato ha ottemperato ad eventuali adempimenti formativi e di aggiornamento posti a carico dello stesso, in relazione alle conoscenze dimostrate. Avverso l‘esito negativo della verifica definitiva l‘interessato  può chiedere al Presidente del collegio o al Direttore generale delle professioni sanitarie che l‘accertamento sia effettuato da una commissione composta, rispettivamente, dal predetto Presidente o Direttore generale o loro delegati, e da due appartenenti alla categoria professionale di cui uno designato dall‘interessato stesso. L‘accertamento negativo da parte della Commissione preclude, in via definitiva, l‘iscrizione all‘albo professionale nell‘ambito delle quote relative all‘anno per il quale la domanda è stata presentata.  

F) ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Le attestazioni rilasciate dalle Autorità di governo sulla non esistenza di impedimenti di tipo professionale, ossia provvedimenti di sospensione o radiazione dagli albi assunti dai collegi professionali, o di natura penale devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda L‘istanza di riconoscimento del titolo e la relativa documentazione devono essere trasmesse a mezzo servizio postale  al Ministero della salute, Direzione Generale delle Professioni Sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e assistenza sanitaria di competenza statale  Ufficio III. P.le dell‘Industria, 20  00144 Roma. Sulla busta deve essere indicato —Riconoscimento titolo ex lege 40/98“. I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originale dall‘Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.

IL COMITATO CENTRALE della  F.N.C.P.TSRM

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