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Ferie aggiuntive: Sentenza Tribunale di Venezia

239/2004 (1-1-2004)

(1-1-2004)

Categoria: Sentenze e commenti

Studio legale Piccioli

COMMENTO ALLA SENTENZA (n.239/04) PRONUNCIATA

DAL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO

La sentenza del Tribunale di Venezia si pronuncia in relazione alla non corretta applicazione dell'art. 5 comma 6° del CCNL 2000/2002, comparto sanità, che attribuisce 15 giorni di ferie aggiuntive da "fruirsi in un'unica soluzione".

La ULSS resistente riconosceva un periodo di risposo per 15 giorni consecutivi, tuttavia comprendendovi anche i sabati (per coloro che svolgevano turni su 5 giorni la settimana), le domeniche e le festività riducendo così il beneficio previsto dal CCNL.

I ricorrenti insistevano perché ai 15 giorni in questione fosse riconosciuta concretamente la natura di ferie aggiuntive, senza computare nel periodo di risposo, di cui al CCNL, i sabati, le domeniche ed i giorni festivi.

La tesi dei ricorrenti, poi accolta dal giudicante, appare incontrovertibile e sostenuta da alcune chiare e corrette osservazioni.

Intanto, il legislatore ha indicato le giornate in questione quali giornate "aggiuntive" di ferie, da ciò discendendo come le medesime "dovrebbero essere calcolate al netto di eventuali giorni di riposo".

Secondo il Tribunale di Venezia l'interpretazione indicata sarebbe quella maggiormente aderente al dato testuale della disposizione, soprattutto per la notazione secondo la quale il legislatore ha parlato di 15 giorni di ferie e non già di un periodo di 15 giorni, come sarebbe stato opportuno se si fosse voluto garantire il semplice "allontanamento da lavoro per 15 giorni consecutivi". Ancora, l'utilizzo dell'aggettivo, "aggiuntive", secondo il giudice, conferma la fondatezza della tesi dei ricorrenti poiché in questo termine, si esprime come i 15 giorni considerati dalla norma devono sommarsi rispetto alle ferie già attribuite a qualunque dipendente.

La sentenza conferma un orientamento che appare ormai consolidato che si pone in contrasto con le posizioni di alcune aziende sanitarie che fondano le loro ragioni su un parere emesso dall'ARAN le cui ragioni non appaiono sostenibili.

Sono in atto numerosi contenziosi avverso le illegittime pretese datoriali, anche se alcune aziende mostrano comportamenti ragionevoli già in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, riconoscendo il diritto al pieno godimento dei giorni secondo le prescrizioni di legge.

 

Avv. Carlo Piccioli

La sentenza integrale in formato .Pdf

 

 

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