Portale FNCTSRM

Decreto Legislativo 4/2006 Dlg. 10 gennaio 2006 n. 4 -organizzazione e funzionamento P.A.

Decreto Legislativo 4/2006 (10-1-2006)

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale 8 (11-1-2006)

Categoria: Normativa Correlata

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. (GU n. 8 del 11-1-2006) 

testo in vigore dal: 12-1-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni   finalizzate  ad  ottimizzare  l'organizzazione  ed  il funzionamento in taluni settori della pubblica amministrazione;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Strumenti  di  semplificazione  e qualita', nonche' di monitoraggio e valutazione della regolazione

1.  L'attivita'  di indirizzo e la guida strategica delle politiche di  semplificazione  e  di qualita' della regolazione, anche ai sensi della  legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale  di  indirizzo,  di seguito denominato: «Comitato», presieduto  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per  la  funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono  individuati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri,  su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere  invitati  a  partecipare  a  riunioni  del  Comitato, secondo l'oggetto  della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorita' regionali e locali e delle associazioni di categoria.

  2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione,  di  riassetto  e  di qualita' della regolazione per l'anno  successivo.  Il  piano,  sentito  il  Consiglio  di Stato, e' approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

  3.  Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli  obiettivi,  che  viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:

    a) svolge   funzioni   di  indirizzo,  di  coordinamento  e,  ove necessario,  di  impulso  delle  amministrazioni  dello  Stato  nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualita' della regolazione;

    b) puo' richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o  giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza  con  gli  obiettivi  del  piano di azione annuale di cui al comma 2,  anche  avvalendosi  degli  strumenti di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

    c) individua,  assume  e  sostiene  iniziative  non  normative di semplificazione,  anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di  formazione;

    d) effettua,  con  le opportune procedure di verifica di impatto, il   monitoraggio   successivo   dell'efficacia   delle   misure   di semplificazione  introdotte  e  della  loro  effettiva  applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi;

    e) individua  forme  e  modalita' stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della societa' civile, anche   prevedendo,  ove  possibile  in  via elettronica,  forme  di pubblicizzazione  di tale attivita' e coordinando la consultazione in via  telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  4.   Ai   fini   dell'attuazione  delle  direttive  e  delle  linee strategiche  dettate  dal  Comitato,  ciascun  Ministro  individua un proprio  referente  per le politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione, dandone comunicazione al Comitato.

  5.  Ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio  2003,  n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi e proposte nella  materia  della  qualita'  della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con  particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione,  analisi  e  verifica  dell'impatto della regolazione, consultazione,   nonche'   alla   individuazione  di  livelli  minimi essenziali  di  semplificazione  dell'attivita' di impresa che devono essere  garantiti  su tutto il territorio nazionale,  orrispondenti a una  misura  massima  di  oneri burocratici che lo Stato e le regioni possono imporre in ciascun settore di attivita'.

  6.  Il  Comitato  si  avvale  del  supporto  tecnico  fornito dalla Commissione    di   cui   all'articolo   3,   comma 6duodecies,   del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14 maggio  2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione  e  la  qualita'  della regolazione». I componenti di tale  Commissione  durano in carica tre anni. Nello svolgimento delle proprie  competenze in materia normativa il Comitato e la Commissione si  avvalgono  del  Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione delle deleghe  di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ci   si   puo'  avvalere  anche  del  Consiglio  di  Stato  ai  sensi dell'articolo  14,  numero  2°,  del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  e  in  tale  caso non va acquisito il relativo parere previsto dall'articolo  17,  comma  25,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, nonche'  dall'articolo 20  della  legge  15 marzo 1997, n. 59. A tale fine la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato  e'  incrementata  di  una  unita'  da  destinare alla relativa Sezione  per  gli  atti  normativi,  assicurandosi l'invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di una unita' nella dotazione organica  dei  consiglieri di Stato, ed e' altresi' costituita presso la  stessa  Sezione  per  gli  atti normativi una segreteria tecnica, composta   da   un   contingente   di  quindici  unita',  individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in  posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.

  7.   All'articolo   3  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al  comma  6-duodecies,  dopo  le parole «da un numero massimo di», la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «trenta» e dopo le  parole: «dirigenti delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, esperti nelle materie economiche e statistiche»;

    b) al  comma  6-terdecies  dopo  il primo periodo sono inseriti i seguenti:   «Le   professionalita'  amministrative  della  segreteria tecnica  della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno delle  amministrazioni  pubbliche, nel limite numerico complessivo di

trenta  unita'.  A  tale  fine  si  provvede  tramite  comando, anche contestualmente  alla riorganizzazione di strutture gia' operanti per finalita'   analoghe   e   utilizzando  le  corrispondenti  dotazioni finanziarie.».

  8.  Il  termine  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  del decreto legislativo  30 marzo  2001, n. 165, e' prorogato di sessanta giorni, limitatamente  alla  definizione  dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio   e   valutazione   dell'attuazione   delle  indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all'articolo  8  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine   di  consentire  l'adeguamento  di  questi  ultimi  al  sistema informatico messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma di  Governo,  sulla  base  di  linee  guida  emanate  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

  9.   Per   l'implementazione  del  sistema  informatico  e  per  la definizione  delle  linee  guida  di  cui  al comma 8, nonche' per lo svolgimento  delle  ulteriori attivita' di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione del programma  di  Governo  e  per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale,  nell'anno  2006  il  Ministro  per  l'attuazione  del programma  di  Governo  si  avvale  di  un Comitato tecnico istituito presso  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione  del  programma di Governo, presieduta dal Ministro o da un  suo  delegato  e  composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici  e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con  funzioni  di  vicepresidente,  e  da  un  numero massimo di otto componenti   scelti   tra   le   categorie  di  cui  all'articolo  3, comma 6-duodecies,   del   decreto-legge   14 marzo   2005,   n.  35, convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Comitato  tecnico si avvale di una segreteria tecnica composta di non piu'  di  sei  unita'  di  personale,  scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione.

  10.   La  nomina  dei  componenti  del  Comitato  tecnico  e  della segreteria  tecnica  di  cui  al  comma 9 e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione del  programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresi'

l'organizzazione  ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  comma 12, con successivo decreto dello stesso Ministro,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

  11. Per l'attuazione del comma 7 e' autorizzata la spesa massima di euro  600.000  per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,   n.   303,  come  determinata  dalla  tabella  C  della  legge 23 dicembre  2005,  n.  266;  dall'anno  2009  si  provvede  ai sensi dell'articolo 11,  comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  12.  Per  l'attuazione  dei  commi  9  e 10 e' autorizzata la spesa massima di 650.000 euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di  spesa  per  l'anno  2006  di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  287,  e  successive  modificazioni,  dopo  le parole: «in base ai rispettivi  ordinamenti»  sono  aggiunte  le seguenti: «, nonche' tra persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dall'articolo  19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,».

Art. 3.

Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o  fuori ruolo

 

  1.  Al  fine di un piu' efficace e razionale utilizzo delle risorse umane  in  servizio,  il  personale  non  dirigente  di  ruolo  delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione  degli  appartenenti  alle  Forze  armate  e alle Forze di Polizia, e' trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli delle Amministrazioni  dello  Stato in cui presta servizio alla data del 30 settembre  2005,  nei  limiti  dei  posti disponibili della dotazione organica complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianita' di servizio  nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella  posseduta,  salvo  quanto  disposto,  per  il  personale  non dirigente  di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando  o  di  fuori  ruolo presso il Ministero degli affari esteri, dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  2. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 1, le dotazioni   organiche   delle  amministrazioni  di  provenienza  sono contestualmente  ridotte  in  misura  pari  alle  unita' di personale trasferito   e,   conseguentemente,   sono   trasferite   le  risorse finanziarie  relative  al  trattamento  economico. Limitatamente alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri, le procedure di trasferimento comportano   anche   una  corrispondente  riduzione  della  dotazione organica  complessiva del personale di prestito, di cui agli articoli 2  e  3  e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio   dei  Ministri  in  data  11  luglio  2003,  e  successive modificazioni.

  3. Il  personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili  in  organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane  nella  posizione  di  comando  o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato,  fino  al  successivo  inquadramento a copertura di posti  resisi  disponibili  in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.

  4. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Monitoraggio  sui contratti a tempo determinato e la somministrazione   a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

  «4-bis.  L'avvio  delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di  apposito  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, di cui al comma  4  si  applica  anche  alle  procedure di reclutamento a tempo  determinato  per  contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti  di  formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.».

  2. All'articolo  36  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

  «1-bis.  Le  amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma  1  solo  per  esigenze  temporanee  ed  eccezionali  e  previo esperimento  di  procedure  inerenti  assegnazione di personale anche temporanea,   nonche'  previa  valutazione  circa  l'opportunita'  di attivazione  di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la  somministrazione  a  tempo  determinato  di  personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.

  1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello  Stato,  le  convenzioni  concernenti l'utilizzo dei lavoratori  socialmente utili.».

 

Art. 5.

Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana

  1. Al    fine   di   assicurare   l'espletamento   delle   funzioni istituzionali,  possono  essere  prorogati  per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla  Croce  rossa  italiana.  Alla  copertura del relativo onere si provvede  con  le  ordinarie  dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana,  senza  ulteriori  aggravi  per  le finanze pubbliche. Alla compen-sazione  degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza  pubblica,  relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte  mediante  riduzione  di  8,5  milioni  di  euro  dell'importo complessivo  fissato  dall'articolo  1,  comma  33,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 6.

Semplificazione  degli  adempimenti amministrativi per le persone con disabilita'

  1. Le  regioni,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  adottano disposizioni  dirette  a  semplificare  e  unificare  le procedure di accertamento  sanitario  di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990,  n.  295,  per  l'invalidita'  civile, la cecita', la sordita', nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di  cui  agli  articoli  3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive  modificazioni,  effettuate  dalle apposite Commissioni in

sede,  forma  e  data  unificata  per  tutti  gli ambiti nei quali e' previsto un accertamento legale.

  2.  Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.».

  3. Il  comma  2  dell'articolo  97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:

  «2.  I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti    che    abbiano    dato   luogo   al   riconoscimento dell'indennita'  di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da  ogni  visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della  minorazione  civile  o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della salute,  sono  individuate,  senza  ulteriori  oneri per lo Stato, le patologie  e  le  menomazioni  rispetto  alle  quali sono esclusi gli accertamenti   di   controllo  e  di  revisione  ed  e'  indicata  la documentazione  sanitaria,  da  richiedere  agli  interessati  o alle commissioni  mediche  delle  aziende  sanitarie  locali  qualora  non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».

Art. 7.

Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 

 

1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge  12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare   attuazione   alle  disposizioni  in  materia  di  collocamento obbligatorio,  sono  tenute  a  comunicare  semestralmente e comunque entro  il  31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri   -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  l'elenco  del personale  disabile  collocato  nel  proprio organico e le assunzioni relative   effettuate   nell'anno   e   previste   nell'ambito  della programmazione triennale dei fabbisogni.

Art. 8.

Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito

  1. Per  consentire  lo  sviluppo  dei programmi di microfinanza, in conformita'  a  quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni unite  nelle  risoluzioni  53/198  e  58/221,  il  Comitato nazionale italiano  per  il  2005,  anno  internazionale  del  Microcredito, e' trasformato   nel  Comitato  nazionale  italiano  permanente  per  il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario.

Art. 9.

Agevolazione della mobilita' volontaria

  1.   Per   agevolare  l'attuazione  del  previo  esperimento  delle procedure  di  mobilita'  e la razionale distribuzione dei dipendenti tra  le  pubbliche  amministrazioni,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario, una banca dati informatica, ad adesione  volontaria,  finalizzata  all'incontro  tra  la  domanda  e l'offerta di mobilita'.

Art. 10.

Segretari comunali e provinciali

  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al  comma  3, le parole: «di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004, n. 186, gia' in posizione di disponibilita' ai sensi dell'articolo  101  del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto» sono sostitute dalle seguenti: «in disponibilita' ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

  2. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

  «2-bis.  Per  i  segretari  comunali e provinciali e' stabilita una disciplina distinta nell'ambito del contratto collettivo di comparto.

L'ARAN  ammette alle trattative le organizzazioni rappresentative del comparto  ai  sensi  dell'articolo 43  e  le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali.».

Art. 11.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1.  Al  comma  1  dell'articolo  6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito il seguente:

«Nell'individuazione  delle  dotazioni  organiche, le amministrazioni non   possono  determinare,  in  presenza  di  vacanze  di  organico, situazioni  di  soprannumerarieta'  di  personale,  anche temporanea, nell'am-bito   dei   contingenti   relativi  alle  singole  posizioni

economiche  delle  aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della  mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano annualmente

rilevazioni  delle  eccedenze  di  personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.».

Art. 12.

Proroga delle assunzioni autorizzate

1.  Le  assunzioni  autorizzate  per  l'anno  2005  con decreto del Presidente  della  Repubblica  in  data  6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate  entro  il  30 aprile  2006.  Le assunzioni di personale a tempo  indeterminato  di  cui  all'articolo  1, comma 98, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  relative  all'anno 2005, possono essere effettuate  secondo le modalita' ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti.

Art. 13.

Contratti di collaborazione

  1.  Al  fine  di  ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative  nelle  pubbliche  amministrazioni,  all'articolo  7 del decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.165,   e   successive modificazioni, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:

  «6.  Per  esigenze  cui  non  possono  fare fronte con personale in servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono conferire incarichi individuali,  con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o  coordinata  e  continuativa,  ad  esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:

    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite   dall'ordinamento   all'amministrazione   conferente   e, altresi',   corrispondere   ad   obiettivi  e  progetti  specifici  e determinati;

    b) l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente   accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

    c) l'esigenza  deve  essere  di  natura  temporanea  e richiedere prestazioni altamente qualificate;

    d) devono   essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

  6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

  6-ter.  Le  disposizioni  di  cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Art. 14.

Priorita' nelle assunzioni per l'anno 2006

  1.  All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:

    «h-bis)  la  trasformazione  dei contratti di formazione e lavoro gia' prorogati presso l'Inpdap, l'Inps e l'Inail in contratti a tempo indeterminato,  da  destinare  agli  uffici  con  maggiori carenze di organico.».

Art. 15.

Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni.».

Art. 16.

Reggenza di uffici dirigenziali non generali

  1.   Allo   scopo   di   consentire   la   continuita'  dell'azione amministrativa, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nel caso  di  temporanea  indisponibilita'  di dirigenti da preporre agli uffici  dirigenziali  non generali di cui all'articolo 19 del decreto del   Presidente   della  Repubblica  8 giugno  2004,  n.  173,  puo' conferire,  nei  limiti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C3, come individuata  nel  contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri.  L'incarico  di  reggenza  non  puo' superare la durata di dodici  mesi  ed  e'  rinnovabile  una sola volta. All'incarico cosi'

attribuito non si applica l'articolo 2103 del codice civile; pertanto non  si  da'  luogo  all'attribuzione  di alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in godimento.

Art. 17.

Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti

1.  Ferme  restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo,  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento   della   protezione   civile,   nonche'  del  Ministero dell'interno, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  senza  ulteriori  oneri  a carico del bilancio dello Stato  e  comunque  avvalendosi  delle  strutture  esistenti  e delle risorse  gia' stanziate, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni   inerenti  alla  sicurezza  e  alla  regolarita'  della circolazione  stradale  e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da  realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione  stabile,  in  via  telematica,  dei centri di controllo, delle  sale  operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e

del trasporto dei passeggeri e delle merci.

  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.

 

Art. 18.

Gestione dei diritti da parte di Cinecitta' Holding S.p.a.

 

  1.     Cinecitta'    Holding    S.p.a.,    istituita    ai    sensi dell'articolo 5-bis,  comma  1,  del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202,  gestisce,  per  conto  del  Ministero per i beni e le attivita' culturali,  i  diritti  di  utilizzazione  e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive  modificazioni,  nonche' dei film gia' finanziati ai sensi dell'articolo 28  della  legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.  Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente   comma,   gia'   depositate  presso  la  Fondazione  centro sperimentale  di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e  stampa  per  conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa,   che   le  utilizza  ll'ambito  dei  propri  programmi  di diffusione culturale.

  2.  Lo  sfruttamento  dei  diritti  di cui al comma 1 e' oggetto di apposita  convenzione  stipulata  tra  il  Ministero  per i beni e le attivita'  culturali  - Direzione generale per il cinema e Cinecitta' Holding  S.p.a.,  sentita  la  Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche   di  cui  all'articolo 4  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

  3.  I  proventi  derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma  1  sono  versati  al  Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo  22 gennaio  2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalita' di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo.

  4. Dalla presente disposizione, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza ubblica.

Art. 19.

Ruolo organico dell'Autorita' garante della concorrenza e del marcato

 

  1.  Nell'ambito  delle risorse assegnate e per lo svolgimento delle funzioni  in  materia  di  concorrenza  bancaria,  il  ruolo organico dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  di  cui all'articolo 11  della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' integrato di sette  unita'  da assumere attraverso selezione pubblica. L'Autorita' puo'  altresi'  assumere  sette  unita', aggiuntive rispetto a quelle previste  dall'articolo 11  della  citata  legge n. 287 del 1990, con contratto  a  tempo determinato e puo' fare ricorso agli istituti del comando e del fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni.

Art. 20.

Disposizioni urgenti in materia di energia elettrica

  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2006, i termini per la copertura dei costi  di  cui  all'articolo 3,  comma  13,  del  decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  sono prorogati alle  ondizioni e secondo le modalita'  stabilite dal presente articolo, al fine di stabilizzare e

ridurre le tariffe elettriche.

  2.  Il  Gestore  del  sistema elettrico S.p.a., in conformita' agli indirizzi  stabiliti  dal  Ministro  delle  attivita'  produttive, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  puo'  cedere,  a condizioni di mercato, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, i

diritti  di credito corrispondenti alle differenze tra costi e ricavi di  cui  all'articolo 3,  comma 13,  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

  3. In caso di insolvenza di qualsiasi soggetto cui siano attribuite funzioni di esazione delle prestazioni imposte destinate al pagamento dei  crediti  di  cui  al comma 2, il diritto del Gestore del sistema elettrico  S.p.a.  ovvero  dei  relativi aventi causa e' assistito da privilegio  su  tutti  i beni del soggetto insolvente, con prevalenza sui   titoli   di  prelazione  di  cui  all'articolo 46  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

  4. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, dopo le parole: «oneri di sistema» sono inserite le seguenti:

«dovuti  dall'insieme  degli  utenti finali e raccolti dai soggetti a cio'  abilitati  ai  sensi  delle  disposizioni  in  materia adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas».

  5.  Le  cessioni  di  cui  al comma 2 sono opponibili ai competenti organi  della procedura in caso di insolvenza del Gestore del sistema elettrico S.p.a. e i relativi contratti non possono essere sciolti.

  6.  I  costi  finanziari connessi alle operazioni di cui al comma 2  sono  compresi  tra  i  costi  di  acquisto  dell'energia,  ai  sensi dell'articolo  3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

  7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto delle operazioni  poste  in essere dal Gestore del sistema elettrico S.p.a. ai sensi del presente articolo, stabilisce la durata della proroga di cui   al   comma  1  e  adotta  ogni  altro  opportuno  provvedimento finalizzato  a garantire le risorse necessarie a soddisfare i diritti dei  soggetti  creditori,  anche  prevedendo  la  segmentazione della componente   tariffaria  attualmente  destinata  alla  copertura  dei medesimi costi.

  8.  Il  Gestore del sistema elettrico S.p.a. puo' versare a tutti o parte  degli  aventi  diritto,  in  via  anticipata,  tutto  o  parte dell'importo  che  e'  tenuto a riconoscere ai sensi dell'articolo 3, comma  12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nel caso in cui gli importi anticipati debbano essere restituiti, in  tutto  o  in  parte,  per  accertata carenza di titolo ovvero per mancata   produzione,   la   documentazione  comprovante  i  predetti versamenti  costituisce  titolo  esecutivo  per la restituzione delle somme  versate  e il diritto alla restituzione al Gestore del sistema elettrico S.p.a. e' assistito da privilegio che prevale sui titoli di prelazione   di   cui   all'articolo   46   del  decreto  legislativo 1° settembre  1993,  n.  385.  In  caso  di  insolvenza  dei medesimi soggetti   che   abbiano   ricevuto   versamenti   anticipati   e  di continuazione  della  attivita'  di impresa, i relativi contratti non possono essere sciolti dai competenti organi della procedura.

  9.  Per  l'anno 2006, il termine per la presentazione delle domande di  cui  al  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 149, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 237, e al decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434, e' prorogato al 15 aprile 2006.

  10.  Al fine di assicurare, per l'anno 2006, la realizzazione degli interventi   di   cui   al  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' autorizzata  la  spesa  di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006  e  2007,  intendendosi applicabile l'ammontare degli interventi nella  misura massima del 70 per cento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 21.

Ambito delle attivita' di Stretto di Messina S.p.a.

  1.  La Stretto di Messina S.p.a., titolare della concessione di cui alla  legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, e' altresi'  autorizzata  a  svolgere,  in  Italia  e all'estero, quale impresa  di  diritto comune ed anche attraverso societa' partecipate, attivita' di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e  gestione  di  infrastrutture  di  trasporti  e  di opere connesse, nonche'   ad  assumere  ed  espletare,  quale  organismo  di  diritto

pubblico,  compiti  di assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni per l'appalto di infrastrutture di trasporti.

Art. 22.

Conferimento  di  funzioni a magistrati ordinari ed a quelli elettivi del Consiglio superiore della magistratura

  1.    Ai    fini   del   conferimento   delle   funzioni   previste dall'articolo 2,  comma  1, lettera h), numeri da 7) a 16), e lettera i),  numeri 1) e 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il Consiglio superiore  della  magistratura  valuta,  anche  sotto  i  profili del merito,   delle   attitudini  e  della  capacita'  organizzativa, lo svolgimento  da  parte  dei magistrati ordinari, per almeno due anni, degli  incarichi  di  capo  o  vice  capo  degli  uffici  di  diretta collaborazione  con  i Ministri, di capo o vice capo di Dipartimento, ovvero  di  incarichi non inferiori a quelli di funzione dirigenziale di livello generale o equiparati, anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè quelli conferiti  ai  sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai magistrati ordinari  che  hanno  svolto,  per almeno due anni, gli incarichi ivi previsti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3.  I  magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura  in  scadenza nel periodo previsto per l'esercizio delle deleghe  di  cui  alla  legge 25 luglio 2005, n. 150, alla cessazione dell'incarico  sono  ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza ovvero,  a  domanda, in altro posto libero per il quale non sia stata avviata  la procedura di copertura, senza distinzione di funzioni, ma con   esclusione   di  qualunque  incarico  direttivo,  tenuto  conto dell'anzianita'  di servizio. Per tale ricollocamento in ruolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n.  97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n.27.  I  magistrati  destinati all'ufficio di provenienza sono legittimati a presentare   domanda  di  trasferimento  o  per il conferimento di funzioni di legittimita', semidirettive od direttive, trascorsi sei mesi dalla data di immissione in servizio.

Art. 23.

Dirigenti dell'Amministrazione archivi notarili

  1.  Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n.588,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal seguente: «I dirigenti  dell'Amministrazione  degli  archivi  notarili che abbiano svolto  almeno  venti  anni  di effettivo esercizio delle funzioni di conservatore, di cui almeno dieci nelle qualifiche dirigenziali, dopo la  concessazione  dal servizio,  d'ufficio o a domanda, anche senza diritto  al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di  coadiutore  notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio  1913,  n.  89,  fino  all'eta' massima di settantacinque anni.».

  2.  Il quarto comma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Un  coadiutore temporaneo puo' essere nominato, per un periodo non inferiore  ad  un mese, al notaio assente per servizio militare o, in luogo  del  delegato  di  cui  all'articolo 44,  al notaio assente in permesso  o  temporaneamente impedito. Competente per la nomina e' il presidente  del  consiglio  notarile  ovvero  il consiglio qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.».

  3.  E' abrogato  il  secondo comma dell'articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 17.

Art. 24.

Autorita' portuali

  1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente: «1-bis.  Il  Governo  promuove,  ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge  5 giugno  2003, n. 131, la stipula di una intesa con le regioni,  le  province  autonome  e  le  autonomie locali, in sede di Conferenza   unificata,   finalizzata  a  definire  le  procedure di individuazione  dei  candidati  da inserire nella terna di esperti di cui al comma 1 ed a delineare l'iter procedimentale di raggiungimento dell'intesa  tra  il  Ministro e la regione interessata per la nomina del presidente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra organi dello Stato.».

Art. 25.

Modifiche  all'articolo 28,  comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

  1.  All'articolo 28, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo  30 marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le  parole:  «purche'  muniti  di diploma di laurea» sono inserite le seguenti:  «ovvero,  se  in possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni».

Art. 26.

Disposizioni in materia di pari opportunita'

  1.  Tutti  gli oneri derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 29,  comma 1,  lettere  i)  ed  l), della legge 1° marzo 2002,  n.  39,  ivi  compresi i compensi per gli esperti e consulenti esterni  previsti  dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio  2003, n. 215, nonche' gli emolumenti accessori, determinati con decreto  del Ministro  competente, per il personale di altre amministrazioni  pubbliche collocato presso l'ufficio in posizione di comando,  aspettativa  o  fuori  ruolo  in  applicazione del medesimo articolo 7,  comma 5,  trovano esclusiva ed integrale copertura nello stanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 29 della citata legge n.39 del 2002.

Art. 27.

Comitato atlantico italiano

  1.  Al  fine  di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere

internazionalistico  di  cui  alla  legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'  assegnato un contributo straordinario  a  favore  dello  stesso  di  200.000  euro  annui per ciascuno  degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2006-2008, nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2.  Il Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Istituto   per   lo   sviluppo  della  formazione  professionale  dei lavoratori - ISFOL

  1. Per il finanziamento delle attivita' istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e'  autorizzata  la  spesa  di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno  2006,  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche

  1.  All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma 1 le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a nove membri»; b) al  comma  2 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni  il  cui  consiglio di amministrazione e' composto da nove membri,  lo  statuto  deve prevedere che all'autorita' di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.».

Art. 30.

Adeguamento  della componente aereonavale del Corpo delle  capitanerie di porto - Guardia costiera

  1.   Al  fine  di  rafforzare  le  capacita'  di  pattugliamento  e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera,  tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, e'  autorizzato  un  contributo  annuale  di  4  milioni  di euro per quindici  anni  a  decorrere  dall'anno  2007.  Al  relativo onere si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre  n. 266.

Art. 31.

Sistema di trasporto ad impianti fissi

  1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in  ex gestione  commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste  dall'articolo  145, comma 30, della legge 23  dicembre 2000, n.   388,   si  intendono  definite  nei  termini  delle  istruttorie effettuate  congiuntamente  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze a seguito delle  comunicazioni  effettuate  e  delle  istanze  formulate  dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.

Art. 32.

Carta nazionale dei servizi

  1.  Il  termine  relativo alla procedura di accertamento preventivo del  possesso  della  Carta  d'identita'  elettronica  (CIE),  di cui all'articolo  8, comma 5, del decreto del  Presidente della Repubblica 2 marzo  2004,  n. 117, e prorogato al 31 dicembre 2006 limitatamente alle  richieste  di emissione di Carta nazionale dei servizi (CNS) da parte  di  cittadini  non  residenti  nei comuni in cui e' diffusa la Carta d'identita' elettronica (CIE).

Art. 33.

Centro   per   la   documentazione   e   valorizzazione   delle  arti contemporanee

1. Una quota pari a 10 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di  spesa  per  l'anno  2005 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' conservata in

bilancio  e  versata  in  entrata  nel  2006, per essere destinata al finanziamento  della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del «Centro   per   la   documentazione   e   valorizzazione  delle  arti contemporanee».

Art.34.

Funzionamento   del   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio

  1.  Per  l'immediato  potenziamento  del  Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio e' istituita, senza aumenti di spesa a carico  del  bilancio dello Stato, la Direzione generale per il danno ambientale.

  2. Alla nuova Direzione generale e' attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale generale. A tale fine e' soppressa una unita' del  contingente  previsto  dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente   della  Repubblica  del  17 giugno  2003,  n.  261.  Alla Direzione  generale  sono  attribuiti uffici di livello dirigenziale, con  imputazione alla corrispondente dotazione organica dei dirigenti determinata  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del

6 dicembre  2005,  ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  da  individuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

  3.  La  Direzione  generale  svolge  le  funzioni di competenza del Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio in materia di danno  ambientale,  nonche'  quelle inerenti alla gestione e sviluppo dei   sistemi   informativi   e   statistici,   ivi  compresi  quelli cartografici,  utilizzati  dalle altre strutture ministeriali, con le correlate   attivita'  di  studio  e  ricerca  ed  a  quelle  per  la informazione e la comunicazione ambientale.

  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione  della  spesa  del  bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 35.

Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2006

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione  pubblica

                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli