Equivalenza Diplomi -
00/2004 (16-12-2004)
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale 3003 (28-12-2004)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 16 dicembre 2004
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2004:
Visto l'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, che
demanda ad un decreto interministeriale la individuazione di criteri
e modalita' per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari
i titoli conseguiti anteriormente all'emanazione dei decreti di
individuazione dei profili professionali;
Tenuto conto che, in ragione del mutato quadro costituzionale, in
luogo del decreto, si e' convenuto di dar seguito alla previsione
normativa, facendo ricorso ad un accordo, che il Ministero della
salute, previo concerto col Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ha trasmesso il 16 giugno 2003;
Considerato che il testo proposto dalle amministrazioni centrali
con la citata nota del 16 giugno 2003 e' stato approfondito una prima
volta nella riunione tecnica del 26 giugno 2003, nel corso della
quale le regioni, nell'esprimere l'intendimento di apportarvi
modifiche, si sono riservate un approfondimento;
Considerato che nell'incontro tecnico del 10 maggio 2004:
i rappresentanti dei Ministeri interessati hanno istruito e
accolto le proposte emendative delle Regioni, anticipate con nota del
12 marzo 2004;
nella stessa sede tecnica, il rappresentante della regione
Campania ha presentato alcune proposte di modifica al testo, in
ordine alle quali i rappresentanti delle altre regioni hanno rinviato
ad una sede interregionale le relative valutazioni;
Vista la nota del 16 novembre 2004, con la quale la regione Veneto,
a nome del Coordinamento interregionale sanita', ha comunicato
l'avviso tecnico favorevole sul testo del presente accordo da parte
di tutte le regioni, ivi compresa la regione Campania;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso dei
rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sul testo
del presente accordo;
Sancisce accordo
tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente accordo stabilisce - con riferimento alla iscrizione
nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei
dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla
qualita' e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una
pluriennale esperienza professionale - i criteri e le modalita' per
il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente
all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di
individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi
universitari stessi.
2. Il riconoscimento dell'equivalenza di cui al comma 1 e'
attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato
che autonomo.
3. Possono essere presi in considerazione, ai fini
dell'equivalenza, i titoli conseguiti entro la data di entrata in
vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, fermo restando quanto
disciplinato dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai
sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999.
Art. 2.
Criteri di valutazione
1. Il titolo, oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma
universitario, e' valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti
parametri:
a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli
enti preposti allo scopo;
b) esperienza lavorativa.
2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito
un punteggio, ricavato dalle tabelle contenute nell'allegato A al
presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.
3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di
formazione teorica, che le ore di formazione pratica. Se non e'
raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il
punteggio attribuito a questo parametro e' ridotto, calcolandolo in
proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per
singolo anno.
4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve
essere riferibile ad una attivita' coerente o comunque assimilabile a
quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede
l'equivalenza. Tale attivita' deve essere stata svolta per un periodo
di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni
antecedenti alla data di stipula del presente accordo e deve essere
attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale
risultino le date, la durata, le attivita' e le eventuali qualifiche
ricoperte. La predetta dichiarazione puo' essere integrata o
sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia
del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le
attivita' e le eventuali qualifiche ricoperte. Nel caso di attivita'
lavorativa non subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente
alinea, e' sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente
documentazione:
1. certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli
anni di attivita' dichiarata;
2. dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di
esperienza dichiarata;
3. eventuale copia dei contratti di collaborazione.
Art. 3.
Attribuzione punteggio
1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi
risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato A.
Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo e'
riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il
limite minimo di 6 punti, il titolo non puo' essere dichiarato
equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti, ma
superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di
compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 4.
1. Il riconoscimento dell'equivalenza non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione
funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del
titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati al momento
del riconoscimento.
2. Le regioni e le province autonome stabiliscono i termini e le
modalita' delle domande, effettuano l'istruttoria e trasmettono al
Ministero della salute la documentazione relativa ai titoli ritenuti
equivalenti.
3. Il Ministero della salute, preso atto della positiva istruttoria
di cui al precedente comma, rilascia al singolo interessato il
riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, valido su tutto il territorio
nazionale ai soli fini dell'esercizio professionale.
Art. 5.
Con il presente accordo non si da' luogo a nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Roma, 16 dicembre 2004
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino