Avvertenza
Comportamenti, abitudini, attività e competenze del TSRM.
Sono sempre di più le situazioni che necessitano di chiarimenti, perchè la legislazione è carente, non dà risposte univoche, o consente interpretazioni spesso molto distanti. Situazioni che possono avere implicazioni legali per i TSRM. In questea pagina potrete trovare le risposte ai quesiti più frequenti, con le valutazioni ed i commenti della Federazione Nazionale.
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Pronta disponibilità senza la presenza dello specialista radiologo
Quesito giuridico comportamentale - Collegio Vicenza
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A seguito delle sempre più numerose segnalazioni pervenute a questa Federazione inviamo quanto elaborato dal nostro ufficio legale affinché, nell’adempimento del vostro mandato istituzionale, abbiate a vostra disposizione un ulteriore strumento. Sempre più frequentemente le carenze d’organico diventano opportunità per affermare la logica per la quale le attività radiologiche complementari possono essere svolte senza personale tecnico di radiologia. Siamo dell’idea che la normativa deleghi al medico specialista “soltanto” la facoltà di giustificare l’esposizione della persona alle radiazioni ionizzanti, non certo la facoltà di utilizzare le apparecchiature radiogene, uso delle quali rimane di esclusiva competenza del tecnico sanitario di radiologia medica.
Attività radiodiagnostiche complementari
Una nota elaborata dall'ufficio legale
Precisazione sulla Risonanza
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Riguardo all'attribuzione del titolo di dottore
Ministero dell'Univesità - RIFERIMENTI NORMATIVI
R.D. 1269 del 4.6.1938 art. 48
[…]la qualifica accademica di “Dottore“ compete a coloro che hanno conseguito una Laurea[…]
In base alla sopracitata norma, l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Università ricorda che:
...dalla citata disposizione risulta CHIARAMENTE che il titolo accademico di Dottore compete a a coloro che hanno conseguito la Laurea e non a coloro che hanno conseguito un Diploma. Il nuovo ordinamento introdotto ai sensi della legge n. 127/97, individua nuovi titoli di Laurea di primo e secondo livello e poichè i nuovi titoli sono individuati quali Lauree e non come Diplomi, ne deriva che a coloro che li conseguono spetta il titolo accademico di Dottore.
A questo si aggiunge il Decreto Ministeriale 270/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n.266 così titolato:
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
L'art.13 comma 7 recita testualmente:
A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
Concludendo così:
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 2004
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
(Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 182)
Infine, per dirimere ogni dubbio, il Dirigente Generale del MIUR, Dott. Antonello Masia, il 26 aprile 2005, con lettera prot. 2572, comunicava ai Rettori delle Università che:
"al fine di omogeneizzare il rilascio dei Diplomi e semplificare la redazione delle pergamene, ritiene opportuno fornire alcune indicazioni riassunte anche in due schemi, l'uno riepilogativo delle corrispondenze tra titoli finali e qualifiche accademiche e l'altro illustrativo dei contenuti che devono avre le pergamene"
Quelli che seguono sono i due schemi citati:
TITOLO
PERCORSO FORMATIVO CHE PORTA AL SUO CONSEGUIMENTO
QUALIFICA ACCADEMICA
Laurea
Corso di laurea del nuovo ordinamento
(sia ex D.M. 509/99 sia ex D.M. 270/2004
Dottore
Laurea Specialistica
Corsi di laurea specialistica del nuovo ordinamento
(ex D.M. 509/99)
Dottore Magistrale
Laurea Magistrale
Corsi di laurea magistrale del nuovo ordinamento
(ex D.M. 509/99)
Dottore Magistrale
Laurea
Corsi di laurea quadriennale e quinquennale, vecchio ordinamento
(previdente al D.M. 509/99)
Dottore Magistrale
Dottorato di ricerca
Corsi di dottorato
Dottore di Ricerca
Diploma di Specializzazione
Scuole di Specializzazione
Specializzato
TITOLO ACCADEMICO
Frase da inserire sulla pergamena
Laurea – nuovo ordinamento tanto riferito all’ex D.M. 509/99 ed alle relative classi,
quanto riferito all’ex D.M. 270/2004 ed alle relative classi
…rilasciamo (o conferiamo) la Laurea in …
della (appartenente alla) classe n. … del D.M. …
Laurea Specialistica – nuovo ordinamento ex D.M. 509/99 riferita alla relativa classe
…rilasciamo (o conferiamo) la Laurea Specialistica in …
della (appartenente alla) classe n. … del D.M.
Laurea Magistrale - nuovo ordinamento ex D.M. 270/2004 riferita alla relativa classe
…rilasciamo (o conferiamo) la Laurea Magistrale in …
della (appartenente alla) classe n. … del D.M.
Laurea – vecchio ordinamento previdente all’ex D.M. 509/99
…rilasciamo (o conferiamo) la Laurea in …
Dottore di Ricerca
…rilasciamo (o conferiamo) il Dottorato di Ricerca in …
Diploma di Specializzazione
…rilasciamo il Diploma di Specialista in …