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TSRM e studenti un contributo per approfondire

Pubblichiamo l'analisi del collega Predelli di Trento, come contributo ad una discussione che si fa sempre più importante e complessa nei nostri ambiti lavorativi. A chi legge, la valutazione e l'eventuale approfondimento.

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e le sue responsabilità nei confronti dello studente – allievo TSRM.

La recente legislazione, che ha conformato la nova figura professionale del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, ha contemplato anche la possibilità che il Tecnico  debba compiere atti finalizzati alla formazione dei nuovi professionisti. Da questo derivano delle responsabilità giuridiche che sono proprie della figura del tutor o del sovrintendente l’attività di tirocinio degli allievi TSRM. Infatti esiste la responsabilità intesa come posizione o grado occupati, in relazione all’autorità detenuta o all’ufficio in merito al quale si è tenuti a render conto del proprio comportamento, in questa eccezione il TSRM ha responsabilità ad esempio quando gli sono affidati compiti di coordinamento di altro personale , ma anche quando gli sono affidati compiti di tutoraggio e supervisione nel tirocinio degli studenti TSRM.

Se il quesito è senza dubbio facilmente individuabile nella forma: quale responsabilità ha il TSRM a cui sia stato affidato il compito di istruire, nella fase pratica, lo studente, la risposta non è altrettanto facile e prevede di prendere in considerazione diversi atti normativi che hanno per fine l’individuazione della responsabilità giuridico - professionale del TSRM stesso.

Innanzitutto, e quale punto di partenza, bisogna senza dubbio tener presente quali sono le principali norme che caratterizzano il nuovo professionista TSRM. Si comincia quindi citando la norma che istituisce tale professione ed esattamente la Legge 26 febbraio 1999, n.42: “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, ed al suo interno si ricava, in base all’art. 1, che “il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie … è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base, nonché dagli specifici codici deontologici. Questo passo della Legge appena accennato determina con estrema chiarezza i quattro grandi gruppi di norme che attribuiscono responsabilità al TSRM: i Decreti Ministeriali istitutivi della professione, la formazione universitaria, gli ECM ed il codice deontologico. Tutte norme che prendono consistenza avendo come riferimento le Leggi superiori, intendendo per tali due grandi rami della scienza giuridica individuabili nel Codice Civile e nel Codice Penale. Fermiamo  ora per un attimo l’attenzione sulle norme che “obbligano” il TSRM a prestare la sua opera come tutor nel tirocinio degli studenti. Esse sono rintracciabili in più atti normativi, i principali dei quali sono, a mio avviso, la norma riferita alle materie d’insegnamento nelle università, i Decreti Ministeriali di recente emanazione che individuano la figura del TSRM, i Contratti Collettivi Nazionale e Provinciale di Lavoro riferibili al Comparto della Sanità (CCNL e CCPL) ed il Codice Deontologico del TSRM.

 Le norme che si riferiscono alle materie d’insegnamento si possono riassumere elencando le ore di tirocinio obbligatorio previste nell’ordinamento didattico e qui individuate come segue:

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM)

Art. 2 - Ordinamento didattico

2.1 - il corso di Diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

2.3 - Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale è specificato nella Tabella B.

          Area      Tipologia        Durata

1° anno – 1° semestre propedeutica Tirocinio guidato 700 ore

1° anno – 2° semestre Patologia generale Tirocinio guidato 700 ore

2° anno – 1° semestre Tecniche di diagnostica Tirocinio pratico guidato 1.000 ore (?)

2° anno – 2° semestre fisica Tirocinio pratico guidato 1.000 ore

3° anno – 1° semestre Produzione immagini Tirocinio pratico guidato 1.300 ore

3° anno – 2° semestre M. N. e radioterapia Tirocinio pratico guidato 1.300 ore

Ma anche la declaratoria contrattuale, prevista sia nel contratto nazionale, sia contenuta nel contratto provinciale, fa esplicito riferimento all’attività del TSRM quale collaboratore all’attività formativa, infatti essa recita tra l’altro:

Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario nei profili corrispondenti alla categoria D:

svolge le attività attinenti alla sua competenza ….omiss….; collabora all’attività didattica nell’ambito dell’unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi. Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario esperto nei profili corrispondenti alla categoria Ds:

programma, nell’ambito dell’attività di organizzazione …….omiss. ….. . Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili professionali  lui assegnato. …omiss. … .

Si aggiunga che anche il Decreto Ministeriale 26 settembre 1994, n. 746, che ha modificato l’art. 16 quater del D.M. 502 del 1992 e che poi è stato integrato delle modifiche apportate dal D.M. 229 del 1999, (norme queste che hanno individuato il profilo professionale del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica), al comma 4° dell’art. 1, indica che: Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale ed alla ricerca.   E proprio questo termine ricerca comprende, secondo me, anche la formazione universitaria dei nuovi TSRM e quindi anche l’insegnamento pratico da parte dei Tecnici professionisti.

Ho lasciato per ultimo, ma non certo per importanza in quanto è l’unica fonte che parla concretamente di responsabilità, l’intero art. 9 del Codice Deontologico del TSRM  che è dedicato ai Rapporti con l’università e gli studenti dei Corsi di Laurea; recitando testualmente:

Il TSRM è il professionista che:

9.1 quando ne ha l’opportunità, partecipa attivamente alle attività formative dei rispettivi Corsi di Laurea. E’ responsabile degli insegnamenti tecnologici e tecnici nonché degli aspetti storici, sociali, etici e deontologici della professione; contribuisce alla formazione degli studenti anche attraverso un’apposita attività tutoriale, di addestramento pratico ed editoriale;

9.2  riconoscendo negli studenti il futuro della professione, li accoglie con attenzione e si adopera per la trasmissione delle proprie conoscenze, competenze ed abilità professionali. E’ responsabile degli atti compiuti dagli studenti a lui affidati. Ora, parrebbe possibile porsi un ulteriore quesito: perché il legislatore ha inserito il problema della responsabilità del TSRM, oltre che nella sua attività professionale, anche nella fase del tutoraggio agli studenti? La risposta segue due linee indicativamente: la prima è ricavabile dalla nuova posizione professionale del TSRM che non è più “alle dipendenze” del medico radiologo, ma agisce come suo pari, collaborando all’atto radiologico diagnostico – terapeutico apportando il suo sapere professionale e quindi “divulgando” tale sapere a chi vuole imparare il “suo mestiere”. Quindi è il tecnico che ha il compito di formare nuovi professionisti e sua è la responsabilità nell’addestramento pratico della professione.

La seconda linea è riferibile al fatto che normando il legislatore ha sempre tenuto conto, come già accennato prima, che la responsabilità è attribuita al singolo individuo non soltanto dalle norme caratterizzanti la sua professione, ma anche da norme giuridiche di valenza generale e che sono contenute nel Codice Civile e nel Codice Penale.

Sul secondo, il Codice Penale , non è il caso di dilungarsi, soprattutto per “non prendere paura” e limitarci nell’agire professionale; basti qui accennare che in esso sono espressi alcuni termini di assoluta chiarezza, come ad esempio all’art. 1: nessuno può essere punito per fatti che non sono previsti dalla legge come reato, ed ecco che il legislatore mette “nero su bianco” la responsabilità del TSRM nei confronti dell’allievo, nel senso che esasperando l’art. 1, nessuno potrebbe essere punito se la sua responsabilità non fosse prevista dalla norma giuridica.

E l’art. 40 del c.p. che recita al suo 2° comma: Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Ossia, si è responsabili dell’evento dannoso se non si è impedito allo studente tirocinante di compierlo.

Il Codice Civile  invece va richiamato più puntualmente in quanto molteplici sono gli articoli che richiamano la responsabilità giuridica dei singoli cittadini e quindi anche dei TSRM.

I principali, e quindi non unici, articoli che ci possono aiutare a capire il nostro grado di responsabilità in questo contesto, sono quelli che si possono far derivare dalla responsabilità in ordine alla “gerarchia”, oppure quelli che discendono dalla responsabilità contrattuale.

L’art. 1228: responsabilità per fatto degli ausiliari. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. A questo proposito ricorderete tutti l’esempio filmato in cui la paziente esprime la sua volontà di consenso nel momento che il TSRM gli prospetta la possibilità che l’esame al gomito gli venga effettuato dalla studentessa anziché dal Tecnico stesso.

L’art. 1229, successivo, Clausole di esonero da responsabilità, al suo 2° comma dice: E’ nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Ed in questo caso l’obbligo di sorvegliare l’operato dello studente è certamente, come abbiamo visto, derivante da norme quali l’art. 32 della Carta Costituzionale che  tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo

Art. 2048: responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte.  1)Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.

2)  I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

3) le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Di rilievo quindi per noi il 2° comma, ma anche il 3° ci è utile per capire che, qualora accadesse qualche cosa di grave è compito nostro dimostrare di aver fatto di tutto per impedirlo.

Art. 2049: Responsabilità dei padroni o dei committenti. I padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Teniamo innanzitutto presente che il Codice Civile nella sua prima stesura è del 16 marzo 1942, dove oggi per padroni intendiamo datori di lavoro e per domestici i lavoratori dipendenti. Qui è rilevante il fatto che noi siamo alle dipendenze di un datore di lavoro (APSS), che sicuramente  nel momento che ha stipulato il contratto di formazione con l’Università, non ha abilitato gli studenti a sostituire i TSRM, ergo i domestici restiamo noi e noi rispondiamo anche dell’operato dell’allievo affidatoci.

Art. 2050: Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Anche qui vi faccio notare il se non prova e dato che parliamo di questo tipo di attività vi faccio notare che questo articolo è richiamato anche dalla Legge 31 dicembre 1962, n° 1860, che al suo art. 15 parla di responsabilità civile dipendente dall’impiego pacifico dell’energia nucleare, che, se non erro, è il nostro pane quotidiano.

Ritorniamo poi ancora per un attimo al problema del contratto che si instaura tacitamente nel momento che l’utente chiede una prestazione al Servizio Sanitario Nazionale, (per noi quello Provinciale), nello specifico della nostra professione la richiesta è di un atto radiologico diagnostico o terapeutico; qui subentra l’art. 1176: diligenza nell’adempimento:

1) Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

2) nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Qui dobbiamo chiederci: quale “buon padre di famiglia” farebbe eseguire al proprio figlio un esame radiologico sapendo che  non ne ha le capacità e le competenze?

Il 2° comma poi è esplicito nel riferire l’obbligazione da eseguirsi diligentemente se adempiuta  nell’esercizio di un’attività professionale: la nostra lo è!

Infine, per non tediare ulteriormente, l’art. 1180: adempimento del terzo: L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

Notate che è esplicito, nel nostro caso, che il creditore abbia un notevole interesse al fatto che il «“debito” – prestazione radiologica», sia “pagato” dal «debitore – TSRM» e non dal «terzo – studente».

Nella brevità che ho cercato di avere, spero di essere stato utile nel fare chiarezza. Sono consapevole che l’argomento andrebbe sviluppato in maniera più consona, ma confido nel fatto che, essendo queste poche righe indirizzate a Professionisti della Salute, siano esse esaustive di una curiosità legata alla nostra attività lavorativa ed alle responsabilità che da essa ci derivano.

TSRM Giuseppe Predelli

25 febbraio 2006.