Il Comitato Centrale della Federazione esprime una pesante perplessità sulla Sentenza della Corte di Cassazione di Roma n. 26364 del 16 Dicembre 2009, sul conteggio dei 15 giorni di recupero biologico
E’ stato dato mandato all’ufficio legale della Federazione di avviare eventuali azioni legali di risposta presentando ricorso in Cassazione sull’argomento in oggetto, contro tale decisione, frutto di una singola sezione e non delle sezioni riunite.
In via preliminare, – dice Fausto Facchini componente del Comitato Centrale della Federazione Nazionale - ritengo che la sentenza in commento sia una pronuncia che per le motivazioni e l’iter logico dalla stessa seguito risulti molto debole, sia sotto il profilo analitico che sotto il profilo giuridico, e dovrà sicuramente essere rivisitata dalla Suprema Corte se non altro tenendo presente un migliore e corretto percorso.
Sappiamo che vi sono in essere altre situazioni simili, che andranno al giudizio della Corte di Cassazione.
Sappiamo, altresì, che l’ARaN ha invitato tutti i dirigenti Amministrativi delle Aziende a resistere contro le numerosissime sentenze che hanno, sino ad ora, dato ragione, alla posizione della Federazione. In questo contenzioso legale e di diritto – prosegue Facchini - abbiamo, tuttavia per fortuna, il sostegno delle OO.SS Nazionali, le quali si faranno portatrici di questa istanza al tavolo della trattativa per il rinnovo contrattuale del comparto della Sanità.
Esiti negativi comunque, come quelli della Sentenza della Corte di Cassazione – aggiunge Facchini – sono purtroppo il risultato delle azioni solitarie di qualche nostro collega, che ancora commette l’errore, in una situazione così delicata e complessa, di non coinvolgere la Federazione Nazionale, la quale farebbe valere tutto il proprio peso istituzionale mettendo a disposizione, a difesa dei diritti dei sui iscritti il proprio ufficio legale.
E’, infatti, importante agire insieme, proprio perché la questione dei 15 giorni di Recupero biologico interessa tutta la nostra categoria. Motivo per cui – continua Facchini - abbiamo, fin da subito, attivato non solo il nostro ufficio legale, ma allertato anche le OO.SS. Nazionali, con le quali il nostro Presidente ha già preso contatto, per poter articolare un’azione più incisiva”.
Pertanto, – conclude Facchini - in attesa di un sollecito e repentino cambiamento di opinione della Suprema Corte in materia, ritengo sia corretto insistere sia a livello sindacale sia a livello giudiziario sulla interpretazione della norma contrattuale di cui al VI° comma dell’art. 5 del CCNL del settore, biennio economico 2000-2001 in quanto, tale disposizione trae la sua origine e validità dall’art. 5 del D.P.R. n. 724 del 1994 il quale trattandosi di norma di carattere generale e non particolare non può essere derogata dalla contrattazione collettiva (a maggior ragione oggi dopo la modifica dell’art. 2 del D.lgs. n. 165 del 2001 che non permette più alla contrattazione collettiva di derogare norme di legge sul pubblico impiego)”.
























